martedì 11 giugno 2013

COME PROTEGGERSI DA EQUITALIA SENZA UN AVVOCATO

Tasse e debiti, angosce in tempi di crisi. Per il recupero crediti Equitalia sequestra case e conti correnti. Ma è possibile tutelarsi da Equitalia senza appellarsi alla figura di un avvocato? Dall'inizio di quest'anno sembra proprio che si possa fare! Di seguito vediamo un semplice vademecum che spiegherà come operare.
fitimage.aspx
Negli ultimi tempi le cartelle onerose pervenute ai cittadini da parte di Equitalia hanno portato troppo persone a una situazione di disperazione e frustrazione. Purtroppo alcune volte finite in tragedia con tanti suicidi fra gli imprenditori.
Per cautelarsi dalle stangate delle cartelle esattoriali di Equitalia, dal 2013 ogni contribuente avrà l'opportunità di recarsi di persona all'agenzia dell'entrate per richiederne l'annullamento. Questo vorrà dire che non occorrerà più interpellare un avvocato per compiere questa operazione.
Suddetto procedimento potrà essere intrapreso, quando ovviamente la cartella pervenuta è chiaramente inadeguata. Ad esempio: nel caso dell'intervenuta decadenza o prescrizione di un diritto di credito, oppure quando un atto giuridico ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva di una cartella esattoriale. Ma i casi possono essere dei più svariati.
Quando il contribuente sarà certo del proprio diritto, individuata la causa di annullamento, avrà 90 giorni di tempo dall'intercorrere della notifica della cartella di pagamento di richiederne l'allunamento all'ente stesso di riscossione. La domanda può essere inviata anche via posta elettronica allegando la documentazione che presenti la palese illegittimità della richiesta esattoriale.
Successivamente, l'ente di riscossione dovrà inoltrare la domanda del debitore all'ente creditore non oltre il decimo giorno del ricevimento della richiesta. A questo punto, entro 60 giorni l'ente creditore tramite raccomandata, comunicherà al concessionario della riscossione e al debitore, se la domanda è stata accolta o rigettata.
Nella prima ipotesi l'ente creditore emetterà una disposizione che la cartella venga sospesa, nel secondo caso esorterà la ripresa del pagamento delle somme mancanti. Infine, se trascorsi 220 giorni, l'ente creditore non invierà alcuna risposta, il ricorso è da considerarsi accettato in base al silenzio assenso.
Fonte: risparmio.supermoney.eu

Nessun commento:

Posta un commento